Item 3: International legal and institutional framework
The Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic
Minorities” adopted by General Assembly resolution 47/135 of 18 December 1992, in questa sede
oggi richiamata, ha il suo cardine nell’ article 27 of the International Covenant on Civil and Political Rights , che
afferma: “In those States in which ethnic, religious or linguistic minorities exist, persons belonging
to such minorities shall not be denied the right, in community with the other members of their group,
to enjoy their own culture, to profess and practise their own religion, or to use their own language”.
Trieste, storicamente e culturalmente, è una città multiculturale e plurilingue e la comunità di
madrelingua slovena fa parte da secoli del tessuto sociale del territorio.
Il diritto della libertà di opinione ed espressione, non può trasformarsi nel diritto di prevaricare ed
divenire il diritto ad usare un linguaggio violento
Nella stessa dichiarazione viene richiamata la “International Convention on the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination”, ratificata anche dall’Italia con la legge n.654 del 13 ottobre 1975 e che per effetto della
legge 38/2001 “Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia”
e della legge 482/1999, le disposizioni in essa contenute si applicano anche ai cittadini appartenenti
alla minoranza linguistica slovena.
L'obiettivo della Convenzione è quello di raggiungere il compimento di uno degli scopi prefissati
dalle Nazioni Unite, cioè quello di sviluppare ed incoraggiare il rispetto universale ed effettivo dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali senza distinzioni, nemmeno quello della lingua, e con la
quale l’Italia si è impegnata a condannare senza indugio la discriminazione. L'Italia infatti: a)
“undertakes to engage in no act or practice of […] discrimination against persons, groups of persons
or institutions and to en sure that all public authorities and public institutions, national and local,
shall act in conformity with this obligation”; b) “undertakes not to sponsor, defend or support […]
discrimination by any persons or organizations”
Con la Convenzione l’Italia si è anche impegnata a “Shall not permit public authorities or public
institutions, national or local, to promote or incite racial discrimination” and “declare illegal and
prohibit organizations, and also organized and all other propaganda activities” e a garantire a ciascuno
il diritto alla eguaglianza dinanzi alla legge nel pieno godimento dei diritti tra cui il “the right to
security of person and protection by the State against violence or bodily harm, whether inflicted by
government officials or by any individual group or institution”, nonché a dichiarare ogni incitamento
alla discriminazione, ogni atto di violenza od incitamento a tali atti diretti contro individui o gruppi
di individui di diversa origine nazionale o linguistica, quali CRIMINI PUNIBILI DALLA LEGGE.
Le disposizioni dell’articolo 3 della legge di ratifica della Convezione sono ora divenute l’articolo
604 bis del codice penale italiano, che qui oggi vogliamo ricordare. Chiediamo pertanto a tutti, di
rispettare l’eguaglianza e di assumersi la responsabilità delle proprie violazioni.